venerdì 24 ottobre 2008
Privacy: perizie e risarcimento danno
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mercoledì 17 settembre 2008
Privacy e dichiarazioni on line
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martedì 9 settembre 2008
Marketing telefonico: vietato dal Garante
Ai provvedimenti inibitori [doc. web nn. 1544315, 1544326, 1544338] si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i data base e venduto i dati sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni o servizi.
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venerdì 1 agosto 2008
Privacy per periti del tribunale
Giustizia: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati
Arrivano le regole per i periti e i consulenti di giudici e pubblici ministeri. Nelle informative al magistrato solo dati necessari per adempiere all’incarico ricevuto; conservazione a tempo delle informazioni raccolte; incroci di dati solo su autorizzazione della magistratura; rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati. Il Garante privacy ha adottato le linee guida, pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali si danno indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi di questi professionisti, che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.
Solo dati necessari
Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.
L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.
Conservazione e cancellazione dei dati
Una volta espletato l'incarico, l'ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.
Comunicazione delle informazioni
Le informazioni acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sulla segretezza e riservatezza degli atti processuali. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.
Misure di sicurezza
Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.
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giovedì 24 luglio 2008
DPS Privacy: esoneri e semplificazioni.
Privacy: rinnovate le autorizzazioni al trattamento dei dati.
In particolar modo si segnalano: trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, dei dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari e investigatori privati e dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
domenica 13 luglio 2008
Privacy, semplificazioni manovra TREMONTI
Semplificazione degli adempimenti previsti in materia di privacy a favore dei soggetti che trattano dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della relativa diagnosi.
Per tali soggetti viene meno l’obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in sostituzione del quale è sufficiente stilare un’autocertificazione del titolare del trattamento dei dati, attestante l’osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy.
È inoltre prevista l’emanazione di un apposito decreto per l’introduzione di ulteriori semplificazioni per la redazione del DPS ai fini amministrativo-contabili.
Sono state semplificate anche le informazioni contenute nella notificazione dei trattamenti di dati personali al Garante, che deve essere trasmessa attraverso il sito del Garante stesso, in luogo della trasmissione telematica mediante firma digitale, utilizzando l’apposito modello (che sarà adeguato alle nuove prescrizioni).