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mercoledì 2 luglio 2008

Privacy, newsletter e marketing

Il provvedimento del 19 giugno 2008 del Garante privacy ha chiarito che chi ha venduto un prodotto o reso un servizio può utilizare l'indirizzo di posta cartacea del cliente per l'invio di materiale pubblicitario o per ricerche di mercato, salvo opposizioni del cliente stesso, che può richiedere la cancellazione dalla lista.

sabato 12 gennaio 2008

Privacy: E-mail, Spam e risarcimento danni

Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, ed è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica.

Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti.

Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante che prosegue in questo modo nell'azione di contrasto allo spam. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari.
Altri Precedenti:
  • In un caso il Garante [doc. web n. 1424068], in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri.
  • In altri due casi [doc. web nn. 1433939, 1433896], invece, i segnalanti lamentavano la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi. Di fronte all'Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari.

Link: Consulenza privacy Milano

venerdì 21 dicembre 2007

Leggere le e-mail dei dipendenti: per la Cassazione il datore di lavoro è autorizzato in presenza di un accordo scritto

la Corte di Cassazione che ha deciso di assolvere un dirigente aziendale accusato di aver controllato la casella email di un dipendente.
La V Sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in tal modo esistendo un accordo aziendale sottoscritto dal dipendente con il proprio datore di lavoro nel quale si dichiarava che il PC deve essere utilizzato esclusivamente per svolgere la propria attività lavorativa, e come tale può essere sottoposto al controllo dei propri superiori.

La Suprema Corte ha sostanzialmente recepito quanto disposto dal Garante della privacy il 1° Marzo 2007: «i servizi di posta elettronica sono suscettibili di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte dell'imprenditore del contenuto della corrispondenza».

Link: Consulenza privacy alle imprese

Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie

In occasione delle feste ricordiamo che il garante della privacy si è espresso molto chiaramente in merito alle regole da usare per le email pubblicitarie senza rischiare di fare spamming

Link: consulenza privacy ed e-mail pubblicitarie