venerdì 15 maggio 2009

Sanzioni Privacy: omessa o inidonea informativa all'interessato

L' art. 161. modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 recita:
Omessa o inidonea informativa all'interessato: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 ( relativo al dovere di corretta informativa sulla privacy) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

La norma passata relativamente in sordina è particolarmente vessatoria.

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